Divorzio “in un giorno”, la Cassazione: “Ok alla domanda congiunta e cumulativa”. Stop quindi alle attese: i dettagli
Quando finisce un matrimonio non si vive mai un bel momento, soprattutto poi quando le faccende burocratiche complicano la faccenda. D’ora in poi però allontanarsi dal partner, anche in maniera giuridica, sarà molto più rapido: le coppie sposate che vogliono divorziare possono presentare congiuntamente e cumulativamente la domanda per la separazione e il divorzio.
In questo modo si avvierà lo scioglimento del matrimonio insieme nello stesso momento. A stabilirlo è stata la Suprema Corte di Cassazione con il verdetto 28727, depositato nei giorni scorsi. Proprio correggendo le decisioni dei tribunali che avevano dichiarato inammissibile la domanda congiunta dei coniugi. In questo modo arriva lo stop all’attesa di sei mesi tra la separazione e l’addio definitivo. Come stabilito dalla riforma della giustizia di Marta Cartabia. La domanda deve essere depositata con un ricorso e il richiedente deve dimostrare subito al giudice i mezzi di prova in suo possesso e i documenti che illustrano la propria condizione patrimoniale.
In particolare, la Cassazione, con il verdetto 28727 depositato lunedì ha affermato il principio per cui “in tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all’art 473 bis 51 cpc è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”. Dunque, le ormai ex coppie potranno presentare una domanda congiunta e cumulativa per separazione e divorzio, in modo appunto da avviare lo scioglimento del matrimonio con uno scenario di maggiore stabilità degli accordi, scongiurando doppi conflitti e stravolgimenti successivi.
Ad avviso dell’Organismo congressuale forense, riporta TGcom24, questa decisione suscita “viva soddisfazione per l’intervento tempestivo della Corte di Cassazione che pone fine alla difformità di pronunce di merito ristabilendo un criterio univoco di interpretazione dell’art 473 bis n.49 cpc. All’indomani della entrata in vigore della riforma Cartabia che ha introdotto la facoltà prevista dall’art 473 bis n.49 cpc di proporre domanda cumulata di separazione e divorzio, si è assistito – ricorda l’Ocf – al proliferare di pronunce discordanti in vari Tribunali d’Italia (Treviso, Firenze, Genova, MIlano, Vercelli, Lamezia Terme, Bari, Padova) e con propria nota del giugno 2023 l’Organismo congressuale forense aveva chiesto al Ministero di chiarire la disciplina con un intervento normativo. Adesso la Cassazione – conclude la nota dell’Ocf – ha chiarito i dubbi interpretativi cosicché la normativa vigente può essere applicata in modo univoco e senza disparità di trattamento su tutto il territorio nazionale”.
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