Una delibera di qualche anno fa ha ribadito i doveri degli amministratori di condominio nei confronti di entrambi i coniugi comproprietari.
Quando si vive in un condominio, esistono numerose regole e normative da rispettare, molte delle quali sono essenziali per mantenere un buon rapporto con i vicini e garantire una convivenza serena. Tra le questioni da conoscere e comprendere a fondo vi è sicuramente quella relativa alle assemblee condominiali, appuntamenti cruciali per la gestione della vita condominiale, dove si prendono decisioni che riguardano l’intero edificio e tutti i suoi abitanti.
Le assemblee condominiali sono spesso fonte di discussioni e incomprensioni, poiché le decisioni prese possono avere un impatto significativo sulla vita di ogni condomino. Non a caso, esiste un particolare dettaglio che riguarda i coniugi comproprietari di una casa che non tutti conoscono e che aggiunge ulteriore complessità a queste riunioni. La mancata conoscenza di questo aspetto può portare a diverse conseguenze legali, inclusa l’annullabilità delle delibere assembleari.
Coniugi comproprietari: obbligo di convocazione e annullabilità delle delibere
Quando si ha a che fare con coniugi comproprietari di un immobile, le regole relative alle assemblee condominiali diventano ancora più rigorose. Come evidenziato dagli esperti legali del portale “Brocardi.it”, la legge stabilisce che entrambi i coniugi devono essere regolarmente convocati all’assemblea condominiale.
L’obbligo è fondamentale poiché, come ribadito dalla Corte d’Appello di Catania, nella sentenza del 23 aprile 2019 n. 924, la mancata convocazione di uno dei due comporta l’annullabilità della delibera adottata. Anche se uno dei coniugi riceve l’avviso di convocazione, ciò non è sufficiente a sanare l’assenza dell’altro.
Questo orientamento deriva da un consolidato principio giurisprudenziale delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo le quali l’omissione di convocazione non rende la delibera automaticamente nulla, ma soggetta a contestazione.
La normativa specifica, secondo l’art. 66, comma terzo, delle disposizioni attuative del codice civile, introdotto dalla Legge n. 220 del 2012, prevede infatti che, in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione di tutti gli aventi diritto, la deliberazione può essere annullata su richiesta dei dissenzienti o degli assenti non regolarmente convocati. Pertanto, se solo uno dei coniugi comproprietari riceve la convocazione, l’intera delibera può essere impugnata.
In questo contesto, è però importante notare che l’annullamento può essere richiesto esclusivamente dalla parte interessata, ossia il coniuge non convocato, come stabilito dall’art. 1441 del codice civile. Se il coniuge presente non ha agito chiaramente come rappresentante dell’altro o non dispone di una delega scritta, la delibera è comunque annullabile.