Chi ha usufruito del Superbonus 110% nel corso di quest’anno potrebbe essere costretto a pagare determinate cifre il prossimo anno
Il Superbonus 110% è una misura introdotta nel 2020 nel corso del Governo Conte bis. Questa offre delle detrazioni fiscali molto elevate, le quali permettono di promuovere la riqualificazione energetica e la messa in sicurezza degli edifici. L’obiettivo primario è quello di migliorare le costruzioni, garantendo anche a un miglioramento dell’efficienza energetica. La detrazione fiscale ammonta al 110% ed è proprio da questa che prende il nome questa misura.
La sua suddivisione si articola in circa 5 anni e prevede uno sconto in fattura (e quindi la riduzione del costo dei lavori da parte dell’impresa); prevede la cessione del credito (ovvero il trasferimento della detrazione alle banche); e poi la detrazione diretta (quindi il recupero per mezzo della dichiarazione dei redditi).
Una divisione, in questo caso in due parti, si ha anche nel tipo di interventi che si possono fare: la prima categoria è quella degli interventi primari o chiamati anche trainanti (tra questi rientrano il cappotto termico; la sostituzione degli impianti; il miglioramento sismico);
mentre la seconda categoria è quella dei secondari o trainati (quindi la sostituzione infissi e serramenti; ma anche l’installazione di pannelli fotovoltaici; l’installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici; e le schermature solari).
In merito al Superbonus 110%, l’AIDC (Associazione italiana Dottori commercialisti ed Esperti contabili) ha reso noto un documento che definisce la ‘veridicità’ dei crediti. Questo è necessario per capire quando si può incappare in crediti di imposta che non sono spettanti o inesistenti, prendendo in considerazione tutte le conseguenze che questa situazione può comportare.
Il credito d’imposta non è previsto nei casi in cui il contribuente commette degli errori di qualificazione o quantificazione dello stesso credito; Al contrario, la situazione opposta, prevede il credito d’imposta è inesistente nei casi in cui la determinazione del credito sia avvenuta in assenza di documentazione o sulla base di documentazione non veritiera.
Nel caso in cui sia stato utilizzato un credito non esistente sono previste delle sanzioni ancora più dure che si dividono in questo modo: nel caso di utilizzo di un credito d’imposta in misura superiore a quella spettante, la sanzione sarà del 30% del credito; nel caso di utilizzo, invece, in compensazione di crediti inesistenti, potrebbe essere applicata una sanzione dal 100% al 200% del credito.
A fare chiarezza sul termine ‘credito inesistente’ è la stessa associazione commercialisti che spiega: “Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli”.
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