Quando si costruisce un ascensore in un palazzo, i condomini che non hanno aderito alle spese possono ottenere la comproprietà
Le scelte condominiali sono sempre scelte difficili. Innanzi tutto, bisogna mettere d’accordo tutti o, quanto meno, la maggior parte die condomini su un lavoro da fare, su una novità da introdurre, prendendo in considerazione tutte le conseguenze. Per questo chi ne è gestore ha il compito di mettere nero su bianco pro e contro della scelta.
Ci sono poi scelte che vengono prese all’unanimità, perché più semplici, come può essere quella di imbiancare una parete; ma anche altre che, invece, si fanno molto più complesse per quello che ne deriva. Tra le più insidiose c’è la possibilità di inserire l’ascensore in un palazzo che ne è sprovvisto.
Questa scelta, infatti, può implicare diverse e lecite riflessioni. Una questione su tutte sembra avere maggiore rilevanza e riguarda coloro i quali che si chiedono: chi non ha partecipato inizialmente ai costi può richiedere di entrare nella comproprietà dell’impianto in un secondo momento?
Ovviamente successiva alla costruzione dell’ascensore, riguarda coloro i quali che inizialmente non erano propensi oppure non aveva la possibilità di spendere il denaro necessario per la sua realizzazione. In tal senso, questi si possono chiedere se, dopo la sua installazione, c’è ancora la possibilità di diventare comproprietario. Vediamo cosa dicono le norme al riguardo.
Cosa dicono le norme?
Partiamo subito dalla risposta: sì, è possibile essere comproprietario dell’ascensore in un secondo momento. Questo, però, solo a patto di rispettare alcune condizioni precise. La normativa in questo senso parla molto chiaro. Quando vengono introdotte innovazioni che non sono strettamente necessarie, come l’installazione di un ascensore, i condòmini possono scegliere se aderire o meno.
Tutti coloro i quali inizialmente non aderiscono o non possono aderire, hanno l’opportunità di farlo successivamente. Questi, però, dovranno a quel punto versare tutta la propria quota che dovrà essere proporzionale sia per la realizzazione sia per la manutenzione dell’opera.
Questo concetto fa fede all’articolo 1121 del Codice civile, che si riferisce a tutte quelle innovazioni che richiedono spese particolarmente elevate o che non sono di utilità comune immediata. Tra queste rientra anche l’ascensore. L’articolo spiega che queste possono essere realizzate da un gruppo di condomini, ma senza costringere gli altri a partecipare alle spese.
A questo si aggiunge un caso limite che, invece, riguarda l’installazione di un ascensore per eliminare le barriere architettoniche. In questo caso, un singolo condomino, spesso una persona con disabilità, può provvedere a proprie spese all’installazione a di un ascensore. Questo si basa sul principio di solidarietà condominiale.