Il Garante per la privacy nelle scorse ore ha diffuso informazioni utili per cittadini ed aziende in merito all’oblio oncologico.
Cos’è l’oblio oncologico? A chi si richiede il certificato? Quando posso presentare richiesta? Cosa si intende per conclusione del trattamento attivo? Sono alcune delle Faq pubblicate pubblicate sul proprio sito web dal Garante per la protezione dei dati personali. L’obiettivo è quello di prevenire le discriminazioni e tutelare i diritti delle persone che sono guarite da malattie oncologiche. Il documento oltre a fornire chiarimenti ai cittadini sul diritto all’oblio oncologico (legge n. 193/2023) dà indicazioni utili a tutti i datori di lavoro pubblici e privati e a banche, assicurazioni, intermediari del credito e finanziari affinché possano applicare correttamente la nuova normativa.
Nelle Faq viene spiegato che il compito di vigilanza sulla corretta applicazione della legge è affidato al Garante per la privacy. Il quale in caso di eventuali violazioni della disciplina sulla protezione dei dati potrà infliggere le sanzioni previste dal Gdpr. Inoltre viene chiarito che la normativa vieta a tutti i datori di lavoro di richiedere all’utente e al dipendente informazioni su una patologia oncologica da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni. Anni ridotti a cinque se il soggetto aveva meno di 21 anni al momento in cui è insorta la malattia.
La legge stabilisce anche particolari tutele per le coppie che presentano domanda di adozione al Tribunale per i minorenni. Il Tribunale, nella selezione delle coppie, non può raccogliere informazioni sulle patologie oncologiche pregresse. Ciò vale quando sono trascorsi più di dieci anni dalla conclusione del trattamento della patologia, in assenza di recidive o ricadute. O più di cinque anni se la patologia si è manifestata prima del compimento del 21esimo anno di età. La regola vale anche in caso di adozione di minori stranieri.
Oblio oncologico, come richiedere il certificato
Bisogna ricordare che l’oblio oncologico è definito dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193, come il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica, nei limiti indicati dalla predetta legge, per l’accesso ai servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, in sede di indagini sulla salute dei richiedenti un’adozione e per l’accesso alle procedure concorsuali e selettive, al lavoro e alla formazione professionale.
L’interessato, già paziente oncologico, per richiedere il certificato, può presentare un’apposita istanza, debitamente documentata. Bisogna utilizzare il previsto modello in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale nella disciplina attinente alla patologia oncologica di cui si chiede l’oblio, al medico di medicina generale oppure al pediatra di libera scelta.