Si può continuare a lavorare anche quando si è in pensione? Quali sono le uniche eccezioni? Ecco quello che c’è da sapere
La pensione rappresenta un secondo capitolo della vita, un’occasione per potersi finalmente riposare dopo una vita dedicata a studio e lavoro. L’ultima parentesi, quella in cui la priorità diventa godersi quello che si è costruito, gustarsi i propri hobby, i propri parenti ed esprimere il proprio amore nei confronti dei nostri cari.
Poi la pensione è anche un aspetto prettamente economico, ma anche strettamente legato a quanto detto fino a ora. D’altronde, se davvero ci si vuole gustare le gioie che la vita post-lavoro offre, è necessario che ci sia anche la disponibilità economica che consenta al pensionato di potersi permettere quei lussi al quale ha sempre ambito.
Due aspetti che sono dipendenti l’uno dall’altro e che inevitabilmente hanno anche delle conseguenze sulla vita di chi ha deciso di lasciare il proprio lavoro per godersi il meritato riposo. Come potersi gustare queste possibilità se i soldi non si hanno? Se la pensione che si percepisce non è in linea con le spese da sostenere?
Qualcuno decide di indossare nuovamente i panni del lavoratore, facendo qualcosa di diverso rispetto a prima, ma che garantisca una retribuzione e quindi del denaro da poter conservare. Una seconda vita lavorativa, dunque, è possibile? Davvero dopo esser andati in pensione si può tornare a lavorare? Scopriamo insieme cosa prevede la legge. ù
Effettivamente, il lavoratore può anche prendere la decisione di continuare a lavorare. Per farlo, però, deve scegliere una delle due strade: la prima prevede che accetti di fruire della pensione in un secondo momento, qualora non ci siano obblighi di messa in quiescenza.
La seconda, invece, quella che consente sia di lavorare che di ottenere la retribuzione pensionistica. Il decreto legge 112/2008 ha, infatti, abolito il divieto di cumulo tra redditi da pensione e quelli da lavoro nel 2009. Ad aprire a questa possibilità è quindi l’articolo 19:
“le pensioni dirette di anzianità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente; inoltre sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (…) e a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne”.
L’unica differenza, con l’eccezione per chi gode di Quota 100 e Quota 102, è che se si continua a lavorare mentre si percepisce la pensione, le somme ricevute andranno a cumularsi al reddito prodotto dal nuovo lavoro, divenendo base imponibile per i calcoli in sede di dichiarazione dei redditi.
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