La scelta tra le due opzioni deve essere valutata attentamente, considerando le rispettive condizioni e l’impatto sul TFR totale accumulato.
Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è una somma di denaro che i lavoratori dipendenti accumulano durante la loro carriera e che viene solitamente erogata alla fine del rapporto di lavoro. Questo importo rappresenta una sorta di liquidazione e ha lo scopo di fornire un sostegno economico al termine dell’attività lavorativa. Tuttavia, in alcune situazioni, è possibile richiedere una parte del TFR prima della cessazione del rapporto di lavoro o riceverlo in forma rateizzata una volta terminato il contratto. Queste possibilità sono disciplinate dalla normativa italiana, ma presentano delle differenze significative che è importante conoscere.
Nel corso degli ultimi anni, il legislatore ha introdotto diverse opzioni per consentire ai lavoratori di accedere al TFR accumulato, adattando le modalità di erogazione alle necessità individuali o alle esigenze aziendali. Due termini che ricorrono frequentemente in questo contesto sono “acconto” e “anticipo” sul TFR. Sebbene possano sembrare sinonimi, si tratta di due concetti distinti con implicazioni diverse per il lavoratore.
L’acconto sul TFR è una modalità di pagamento che si applica solo dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Introdotto dalla circolare INPS n. 70/2015, consente al datore di lavoro di erogare il TFR in più rate anziché in un’unica soluzione. Questo sistema viene generalmente adottato in situazioni di difficoltà finanziaria da parte dell’azienda, che può così dilazionare il pagamento, concordando con il lavoratore un calendario di erogazioni periodiche seguito da un saldo finale. Questo accordo deve essere formalizzato per iscritto e richiede il consenso di entrambe le parti.
L’anticipo sul TFR, invece, è regolato dall’articolo 2120 del Codice Civile e dalla legge n. 297/1982. Si tratta di una somma che il lavoratore può richiedere mentre è ancora in servizio, a condizione di aver maturato almeno otto anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro. L’importo massimo richiedibile è pari al 70% del TFR accumulato fino a quel momento, e l’anticipo può essere richiesto per specifiche motivazioni, come spese sanitarie straordinarie, l’acquisto della prima casa o situazioni di grave difficoltà economica.
A differenza dell’acconto, l’anticipo è subordinato alle necessità personali del lavoratore e non è garantito automaticamente, poiché il datore di lavoro può rifiutare la richiesta in base alle proprie condizioni finanziarie o alle clausole del contratto di lavoro.
La scelta tra acconto e anticipo sul TFR dipende quindi da vari fattori, tra cui la situazione lavorativa, le esigenze personali e le condizioni economiche dell’azienda. Se il lavoratore necessita di liquidità per affrontare spese straordinarie o acquistare un immobile, l’anticipo sul TFR può rappresentare una soluzione vantaggiosa. In questo caso, però, va considerato che naturalmente l’anticipo riduce l’importo totale del TFR che verrà percepito al termine del rapporto di lavoro.
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