Quali spese sono a carico dell’acquirente e quali del venditore nel momento in cui si acquista casa? La risposta definitiva.
Quando si acquista casa ci sono tantissimi dettagli pratici a cui è bene pensare: la proposta, il rogito, le spese di agenzia e chi più ne ha più ne metta. Oggi in particolare vogliamo occuparci di una questione molto spinosa che genera parecchi dubbi: a chi spettano le spese condominiali e processuali per una causa iniziata prima del rogito e chi ha diritto all’eventuale risarcimento in caso di vittoria?
In queste situazioni non è facile stabilire se i pagamenti o gli eventuali rimborsi tocchino all’acquirente o al venditore.
Ecco perché nei prossimi paragrafi cercheremo di fare un po’ di chiarezza sull’argomento, rifacendoci direttamente alla normativa vigente.
Acquisto casa: quali spese spettano all’acquirente e quali al venditore? Non tutti lo sanno
Immaginiamo di acquistare un appartamento e di scoprire in seguito che ci sono debiti pregressi, nello specifico oneri condominiali, lasciati dal venditore. In una simile situazione l’amministratore potrebbe sostenere che debba essere l’acquirente a saldare tali somme, salvo poi il diritto di rivalsa nei confronti del venditore.
Tuttavia, questa affermazione non sempre è vera al cento per cento. Se non vuoi rischiare di farti fregare faresti bene a sapere che non tutti i debiti pendenti alla data della compravendita ricadono sul compratore. Secondo l’articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, l’acquirente è responsabile, insieme al venditore, delle spese condominiali ordinarie relative all’anno del passaggio di proprietà e in quello precedente.
Ciò significa che il condominio può agire sia nei confronti del vecchio che del nuovo condomino. Si presuppone di fatto che invii una diffida ad entrambi, ma che l’azione legale verrà intentata nei confronti di chi appare più solvibile. Si ricorda inoltre che anche nel caso in cui il venditore dichiari nel rogito di assumersi ogni debito, l’amministratore avrà comunque il diritto di agire anche contro l’acquirente.
Per quanto riguarda invece le spese straordinarie, l’obbligo di pagamento ricade su chi, al momento dell’approvazione della delibera, era proprietario dell’immobile. Entriamo ora più nel dettaglio. Fra le spese che non ricadono sull’acquirente ci sono innanzitutto le spese condominiali ordinarie anteriori all’anno prima della compravendita e, come abbiamo appena detto, le spese condominiali straordinarie per lavori deliberati prima del rogito.
In più, il nuovo proprietario non è tenuto a far fronte alle spese legali di cause avviate e concluse prima del suo ingresso nel condominio. Queste spese sono di responsabilità del venditore, a prescindere da quando sono state maturate.
Allo stesso modo, se il condominio dovesse risultare creditore per somme riconosciute dal giudice in una causa pendente già al momento dell’atto di compravendita, il credito spetta al venditore, salvo particolari clausole incluse nel rogito. Si ricorda, infine, che qualora ci si dovesse trovare a dover sostenere spese non dovute, si ha sempre il diritto di rivalersi sul venditore.