Se volete acquistare casa o ristrutturarla, non sempre il datore di lavoro può concedervi l’anticipo del TFR: tutti i casi.
Il Trattamento di Fine Rapporto, o TFR, è un tipo di sostegno economico a cui ha diritto ogni lavoratore con un contratto da dipendente. Ed entra in gioco nel momento in cui si perde l’occupazione, per un periodo limitato e fino a quando si firmerà un nuovo contratto. Ci sono però alcuni casi in cui è possibile richiederne l’anticipo.
Con un termine minimo fissato per almeno 8 anni di servizi prestati. E tra le varie motivazioni che possono indurre a questa richiesta, c’è l’acquisto della casa o la ristrutturazione della stessa. Bisogna però fare chiarezza circa le condizioni e i limiti per procedere con la domanda. Ecco che cosa dovete sapere, non sempre il vostro datore di lavoro potrebbe dare risposta positiva.
Anticipo TFR, ecco in quali casi il datore di lavoro può rifiutarsi
Bisogna sempre tenere a mente quali sono le condizioni per le quali il vostro datore di lavoro potrebbe rifiutarsi di concedervi l’anticipo del TFR per l’acquisto della casa o per la sua ristrutturazione. La Legge parla infatti molto chiaro, e dunque bisogna tenere a mente determinati aspetti prima di mettere in conto la possibilità di ottenere i fondi necessari per procedere con ciò che avevate pianificato.
In generale, è ammesso l’anticipo per l’acquisto con accensione di un mutuo ipotecario se la somma è di importo superiore o equivalente a quanto si intende richiedere come anticipo. O anche per il riscatto di abitazione già occupata da altro titolo e per l’acquisto di una casa per il figlio, sotto forma di donazione indiretta. Come previsto dalla legge, l’anticipo del TFR è incluso anche per l’acquisto di un terreno a scopo di costruzione di un’abitazione.
Discorso diverso va fatto invece per le spese si ristrutturazione. Non è infatti ammessa la richiesta per sostenere le spese di una casa già di proprietà del lavoratore. Ma potrebbero esserci regole diverse in base al CCNL di categoria. Non è al tempo stesso ammessa la richiesta per coprire i debiti già contratti in passato per il pagamento del mutuo o per evitare l’espropriazione forzata. Questo perché si ritiene che se un dipendente ha stipulato un mutuo, allora riesce a sostenere tutte le rate.