La legge impone un limite di anzianità ben preciso per accedere alla possibilità di richiedere un anticipo del TFR: cosa sapere.
Ogni lavoratore può contare sul cosiddetto TFR come una sorta di tesoretto che il datore di lavoro mette via ogni anno a favore del dipendente. Si tratta di una retribuzione differita che viene erogata qualora si interrompano i rapporti di lavoro tra le due parti. L’obiettivo di questa somma funge appunto da supporto economico qualora il lavoratore disoccupato si trovi senza impiego e, dunque, in una fase di transazione in cui ha necessità di liquidità. A tal proposito, oltre alla fruizione finale, è possibile richiedere, durante il periodo di lavoro, un anticipo di questa somma. Tuttavia, è bene precisare che l’anticipo del TFR può avvenire solamente in determinate condizioni.
In realtà la richiesta non è in sé per sé complessa: il dipendente chiede l’anticipo del supporto economico al datore di lavoro che può rifiutarsi solamente in caso dimostri che l’azienda sia in crisi o che abbia liquidato un altro dipendente nello stesso periodo. Ad ogni modo, la legge prevede che la richiesta di anticipazione del TFR possa essere accolta solo se finalizzata a spese legate alla salute come terapie o interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; nonché finalizzato all’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli (dimostrato con atto notarile). Ovviamente, la quota spettante viene detratta dal trattamento di fine rapporto e può raggiungere massimo di 70% della somma maturata.
Anticipo TFR: quanti anni di anzianità lavorativa bisogna maturare per averne diritto
Partiamo dal presupposto che, per ottenere un anticipo del TFR, è necessario per legge avere maturato determinati anni presso lo stesso luogo di lavoro. Nel caso in cui un lavoratore, per esempio, ha deciso di acquistare una nuova casa e, dunque, necessita di un anticipo del TFR per ridurre la quota del mutuo, in primo requisito che deve tenere in considerazione è indubbiamente il periodo di anzianità presso la stessa azienda.
Secondo la normativa, il lavoratore deve avere almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro. Non è dunque possibile, in media, richiedere il TFR anticipato prima di tale data di anzianità, se non a causa della cessazione del rapporto. Tuttavia, è bene precisare che è possibile pattuire accordi individuali che consentano di fruire dell’anticipo anche con una anzianità inferiore a 8 anni. Infine, alcuni contratti collettivi di lavoro potrebbero prevedere un trattamento di miglior favore per il dipendente.