L’Assegno di accompagnamento può essere sospeso in seguito al ricovero in una struttura sanitaria. Ma c’è altro da sapere.
Il ricovero del beneficiario è l’unica eventualità in cui sarà disposta la sospensione dei versamenti dell’Assegno di accompagnamento. Occorre conoscere le circostanze che non comporteranno la perdita dell’indennità mensile nonostante il ricovero.
L’Indennità di accompagnamento è una prestazione economica erogata previa domanda a soggetti mutilati o invalidi totali. Condizione necessaria il riconoscimento dell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore o l’incapacità di compiere atti di vita quotidiana. Per ottenere la misura non occorrerà soddisfare alcun requisito reddituale o anagrafico. L’assegno verrà erogato per dodici mensilità a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della richiesta.
Per capire se si ha diritto al beneficio o meno occorrerà richiedere l’accertamento sanitario e attendere il rilascio del verbale conclusivo redatto dalla Commissione medico legale incaricata. Nel 2024 l’importo erogato è di 531,76 euro. I pagamenti vengono sospesi nell’eventualità che il beneficiario venga ricoverato a totale carico dello Stato per un periodo superiore a 29 giorni. In questo caso si parlerà di accompagnamento sospeso. Con il messaggio numero 3347 del 26 settembre 2023, però, l’INPS ha aggiunto ulteriori indicazioni. Al verificarsi di alcune condizioni è possibile continuare a ricevere la prestazione anche se il beneficiario viene ricoverato per un periodo di tempo oltre i 29 giorni.
L’INPS ha specificato che l’Indennità può essere erogata anche in caso di ricoveri oltre i 29 giorni in strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale a condizione che l’assistenza non sia esaustiva. Significa che la sospensione non ci sarà se la presenza di un familiare o infermiere privato è necessaria anche durante il ricovero.
Rientrando in queste specifiche bisognerà presentare una dichiarazione online all’INPS o si rischia la sospensione dell’indennità di accompagnamento. La procedura prevede di accedere al portale inps.it tramite SPID, Carta di Identità Digitale o Carta Nazionale dei Servizi. Una volta dentro si dovrà accedere nella sezione “Sostegni, Sussidi e Indennità” poi “Per disabili/invalidi/inabili” e infine “Dichiarazioni di responsabilità e ricoveri indennizzati”.
Il cittadino con disabilità dovrà indicare le date di inizio e fine del ricovero e allegare l’attestazione fornita dalla struttura sanitaria attestante la natura non esaustiva dell’assistenza erogata durante il ricovero. La sospensione, dunque, riguarda unicamente il caso di ricovero sopra i 29 giorni. Ma anche oltre questo limite temporale è possibile continuare a ricevere l’Assegno di accompagnamento alle condizioni citate.
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