L’Agenzia delle Entrate ha annunciato delle importanti novità per quanto riguarda l’imposta di bollo delle fatture elettroniche
L’imposta di bollo è quel tributo che si si applica alle fatture elettroniche che servono a documentare delle operazioni che sono esenti dall’IVA, oppure che non sono soggette all’imposta e che superino quota 77,47€. Il valore di ogni bollo è di 2€ a fattura e va obbligatoriamente indicato nel documento sotto “assolvimento dell’imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014”.
Per facilitare il suo controllo, l’Agenzia delle Entrate offre due elenchi trimestrali a disposizione nell’area riservata del portale, nella sezione Fatture e Corrispettivi. Qui sono presenti due elenchi: quello A è per le fatture elettroniche in cui l’imposta di bollo c’è e non è modificabile; il B, invece, per quelle che non riportano l’indicazione del bollo.
Questi elenchi possono essere modificabili dai contribuenti, con il secondo che va modificato entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. A quel punto l’Agenzia delle Entrate calcola a quanto ammonta l’importo dell’imposta di bollo. A quel punto il pagamento può essere effettuato per mezzo servizio online per i versamenti.
In caso di mancato pagamento verranno calcolati sanzioni e interessi. Di recente, però, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto alcune importanti novità che riguarda il servizio per le Comunicazioni del bollo presente nelle fatture elettroniche e che spieghiamo di seguito.
Le novità
Negli scorsi giorni, infatti, è stato introdotto il servizio Civis – Comunicazioni bollo fatture elettroniche. Il suo obiettivo è quello di facilitare la comunicazione con il contribuente, offrendo un eventuale supporto su possibili irregolarità legate al bollo, tra le quali per esempio ritardi, omissioni o errori commessi nei versamenti.
Inoltre, con l’introduzione del Decreto Semplificazioni, è stato anche alzato il limite per il versamento cumulativo dell’imposta di bollo da 250 euro a 5.000 euro. Questo consente di posticipare il pagamento al secondo o addirittura al terzo trimestre, con l’importo che dovrà rientrare nel nuovo limite che è stato stabilito.
Quindi, cosa succede se non viene pagato in tempo il bollo sulle fatture elettroniche? Questo porterà a delle comunicazioni di irregolarità che arriveranno direttamente dall’Agenzia delle Entrate. In seguito verranno applicate delle sanzioni amministrative e calcolati i conseguenti interessi.
Tuttavia, il contribuente ha comunque una via di scampo, ovvero quella di optare per il ravvedimento operoso. Questo non gli eviterà di dover pagare delle sanzioni, ma comunque di ridurle notevolmente qualora il pagamento dovesse avvenire spontaneamente entro i termini che sono stati ridefiniti. Un ulteriore via di scampo per non incappare in spese eccessive.