Con il messaggio n.30 del 4 gennaio 2024 l’INPS chiarisce finalmente la posizione di coloro che beneficiano del congedo per legge 104
La legge 104 del 1992 prevede, per i familiari di persone con disabilità, un congedo straordinario INPS, richiedibile per una durata di massimo due anni nell’arco della vita lavorativa.
Tale congedo non è riconosciuto in tutti i casi, ma la legge prevede che al familiare che necessita assistenza sia riconosciuta una disabilità grave. Una questione da sempre controversa, in materia di congedo per legge 104, riguarda i criteri per il calcolo della tredicesima e della quattordicesima per i soggetti che ne beneficiano. Finalmente l’INPS chiarisce ogni dubbio, vediamo come.
Il congedo straordinario altro non è che un periodo della durata di due anni durante il quale i lavoratori dipendenti, del settore privato come di quello pubblico, possono assentarsi dal proprio impiego al fine di fornire assistenza a un parente affetto da disabilità grave, come stabilito all’articolo 3 comma 3 della predetta legge.
Il diritto a richiedere il congedo straordinario ai sensi della legge 104 del 1992 segue un preciso ordine di priorità, in base al grado di parentela. Tale ordine può venire meno e non essere seguito in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti dei parenti titolari del diritto. Al primo posto vi è il coniuge convivente o il convivente di fatto, poi il padre o la madre e infine uno dei figli conviventi della persona affetta da disabilità grave.
Non è previsto per i periodi di congedo straordinario il calcolo al fine della maturazione delle ferie e TFR, ma si tiene conto dei contributi figurativi al fine del calcolo dell’anzianità assicurativa e dell’importo della pensione. Per quanto riguarda tredicesima e quattordicesima, l’INPS ha finalmente eliminato ogni dubbio, vediamo subito cosa è previsto e cosa cambia.
Coloro i quali beneficiano del congedo straordinario per assistere un familiare disabile hanno diritto a un’indennità quasi completa, pari alla retribuzione dell’ultimo mese lavorativo precedente il periodo di congedo. In questo calcolo è inclusa la tredicesima mensilità e altre aggiunte fisse.
Questo secondo l’interpretazione data dall’INPS, che cita il parere del Consiglio di Stato a riguardo, in base al quale la tredicesima dovrebbe essere considerata come un emolumento fisso simile allo stipendio. Il tribunale di Roma, invece, ha dato un’interpretazione completamente opposta in una recente sentenza in cui è specificato che, secondo le normative vigenti, la tredicesima non debba essere calcolata nel periodo di congedo straordinario. La questione è tutt’ora fonte di controversie giurisprudenziali.
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