Secondo le norme vigenti, in caso di divorzio il coniuge ha ancora diritto a ricevere una percentuale del TFR ma non sempre: tutti i casi.
Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR), in Italia, è una somma di denaro che il datore di lavoro è obbligato a versare al lavoratore subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro. Non si tratta di un regalo ma di una porzione di retribuzione accantonata mensilmente durante il periodo di lavoro, rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.
Il TFR rappresenta una forma di tutela previdenziale per il lavoratore, garantendogli una somma di denaro utile per affrontare il periodo di transizione tra un’occupazione e l’altra.
Essendo di fatto il TFR una somma che deriva dallo stipendio del dipendente, un coniuge divorziato ha diritto a percepire anche una porzione di esso oltre che a una porzione dello stipendio, nel caso in cui il giudice gli abbia riconosciuto il diritto di mantenimento.
In alcuni casi però il coniuge divorziato può perdere il diritto a percepire il TFR dell’ex coniuge: dipende dallo stato civile dell’ex coniuge e dal momento in cui vengono presentati la richiesta di divorzio e il licenziamento del dipendente.
Quando l’ex coniuge perde il diritto al TFR?
Un ex coniuge perde il diritto a ricevere il TFR nel momento in cui dovesse risposarsi. Si suppone, infatti, che da quel momento in poi sia il nuovo coniuge a farsi carico del suo mantenimento, come da doveri coniugali normalmente sanciti.
Oltre a questo, l’ex coniuge potrebbe non avere alcun diritto a ricevere il TFR: tutto dipende dalle tempistiche che intercorrono tra la richiesta di divorzio e il licenziamento.
Se la domanda di divorzio viene inoltrata dopo la cessazione del rapporto lavorativo del coniuge, il diritto a ricevere una percentuale del TFR (che secondo la legge ammonta al 40%) decade completamente.
Diversamente, se la domanda di divorzio viene inoltrata prima della cessazione del rapporto lavorativo, il coniuge che ha ricevuto il TFR sarà obbligato dalla legge a corrispondere all’ex coniuge il 40% del suo TFR. Questo ovviamente a patto che l’ex coniuge in questione sia ancora di stato libero e quindi non coniugato al momento in cui si interrompe il rapporto lavorativo in questione.
Va inoltre specificato che il momento in cui si incassa effettivamente il TFR non è rilevante ai fini del discorso: l’ex lavoratore potrebbe percepire effettivamente il TFR anche molto tempo dopo la cessazione del rapporto di lavoro, ma è solo la data del licenziamento a dover essere presa in considerazione per determinare se all’ex coniuge spetta una percentuale o no.