Scopriamo che cosa deve fare il lavoratore per non perdere le ferie e permessi non goduti. La legge è piuttosto chiara in merito.
I lavoratori dipendenti sia del settore pubblico che del settore privato hanno diritto ad un determinato numero di ferie e di permessi annui retribuiti. A tale proposito, si esprime l’articolo 2109 del Codice civile secondo il quale ogni lavoratore dipendente ha diritto a minimo quattro settimane all’anno di ferie retribuite.
Tuttavia, il numero di ferie che effettivamente spetta al lavoratore può variare in base al Contratto Collettivo Nazionale di riferimento. Quel che è certo è che il numero di giornate di ferie può solo aumentare, rispetto a quanto stabilito dal Codice Civile: non è lecito di diminuirle. Ma oggi vorremmo soffermarci sulle disposizioni in merito alle ferie e permessi non goduti.
Può capitare per diverse ragioni che un lavoratore dipendente non riesca ad usufruire delle ferie e dei permessi che gli spettano di diritto. In questa circostanza si parla di ferie e permessi non goduti, per i quali la disciplina impone il divieto di monetizzazione durante il rapporto di lavoro.
In pratica, il lavoratore e il datore di lavoro non possono accordarsi per il pagamento delle ferie e dei permessi non goduti. In questo caso, infatti, si andrebbe contro il diritto alla salute del lavoratore. Dopotutto, sia le ferie che i permessi servono ad assecondare il bisogno di qualsiasi lavoratore dipendente a prendersi un po’ di riposo dal lavoro: la monetizzazione andrebbe contro tale principio.
Quando si accumulano molti giorni di ferie o addirittura settimane non smaltite anche se non è prevista la possibilità di retribuirle in busta paga, la disciplina prevede delle eccezioni a tali divieto.
Infatti è possibile procedere alla monetizzazione delle ferie e dei permessi non goduti in casi ben specifici:
I permessi non goduti invece possono essere monetizzati in busta paga. In tal caso, la disciplina impone che il pagamento dei permessi non fruiti dal lavoratore avvenga entro i primi 6 mesi dell’anno successivo. Di conseguenza, l’eventuale presenza di permessi non goduti dal lavoratore dovrà essere monetizzata entro il 30 giugno.
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