Fermo amministrativo auto: la scappatoia per usare ugualmente il veicolo, pochissimi la conoscono

Chiunque abbia un debito pendente con il Fisco rischia il fermo amministrativo della propria automobile. Ma in certi casi si può comunque continuare a circolare.   

Molti di noi hanno purtroppo fatto esperienza diretta del fermo amministrativo dell’automobile. Si tratta di una procedura attraverso la quale l’Agenzia delle Entrate blocca l’utilizzo del veicolo quando il proprietario non paga tasse, tributi (tipico il caso del “bollo”) o multe stradali. Basta qualche cartella esattoriale pendente per rischiare il famigerato avviso che informa il debitore dell’avvio dell’iter di recupero “forzoso” dei crediti.

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Il proprietario di un’auto sottoposta a fermo non solo non può circolare su strada servendosi del veicolo in questione, ma è tenuto a rispettare anche altri divieti. (Cityrumors.it)

Quando scatta il blocco dell’auto, il proprietario non solo non può circolare su strada servendosi del veicolo sottoposto al fermo amministrativo, ma è tenuto a rispettare anche altri divieti. Ma c’è sempre l’eccezione che conferma la regola (naturalmente a particolari condizioni): ecco quando si può continuare a utilizzare il mezzo.

Tutto quello che non sappiamo sul fermo amministrativo dell’auto

L’articolo 214 del Codice della Strada impone il divieto di circolazione dell’auto su cui pende il fermo amministrativo: il proprietario che continua a utilizzare il mezzo in questione è punito con il ritiro della patente. Al proprietario spetta inoltre la custodia a proprie spese del mezzo, da non parcheggiare sul suolo pubblico, e che non potrà essere rottamato né radiato dal pubblico Registro Automobilistico (PRA) né esportato all’estero. Solo pagando il debito, per intero o a rate, si può ottenere la cancellazione del fermo. Ma veniamo all'”eccezione” cui si è accennato.

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L’articolo 214 del Codice della Strada prevede il divieto di circolazione dell’auto su cui pende il fermo amministrativo, salvo limitate eccezioni. (Cityrumors.it)

In linea generale, un veicolo gravato dal fermo amministrativo non può assolutamente circolare su strada, a meno che il proprietario non dimostri che l’atto è illegittimo e dunque chieda la nullità o l’illegittimità del fermo stesso. Il fermo amministrativo è considerato illegittimo quando va ad interessare l’unica automobile presente in famiglia: la Commissione Tributaria di Milano del 3 aprile 2014 si è pronunciata a riguardo stabilendo che quando l’AdE-Riscossione dispone il fermo su un veicolo utilizzato dal debitore per recarsi a lavoro, e quest’ultimo non dispone di altri mezzi di circolazione, l’auto in questione è da ritenersi “indispensabile” per lo svolgimento dell’attività lavorativa. Di conseguenza, il fermo amministrativo non produce effetti e il proprietario può circolare liberamente su strada.

Non solo: l’iscrizione del fermo amministrativo non si applica ai veicoli destinati all’uso da parte di persone diversamente abili. Se il fermo auto risulta già iscritto, bisogna chiederne la cancellazione agli sportelli dell’AdE-Riscossione (o inviando una raccomandata A/R) compilando il modello F3 “Istanza di annullamento preavviso-cancellazione fermo bene ad uso persona diversamente abile”.

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