Furto in casa, quando paga il condominio. Tutte le situazioni nelle quali le spese non spettano a chi ha subito il danno.
Quando i ladri arrivano in casa e si subisce un furto, la sensazione di violazione della propria privacy è forte e può creare grande disagio alla vittima. Non solo le spese, e le perdite cui si va incontro con il furto, ma anche i danni morali.
Si tratta quindi di un evento particolarmente traumatico e senza ombra di dubbio doloroso. Tuttavia passato il momento della sorpresa e dello sgomento, occorre rimediare e trovare il modo di recuperare parte del danno cui si è andati incontro. Può succedere infatti che l’azione criminale sia facilitata da disattenzioni e leggerezze da parte non solo della vittima, ma anche del condominio dove vive.
Furto in casa, le responsabilità del condominio
I furti infatti non avvengono soltanto in villette o abitazioni isolate, ma anche in appartamenti situati all’interno di condomini. In casi del genere, il comportamento dell’amministratore e del condominio in generale va attentamente vagliato per individuare eventuali responsabilità e richiedere la copertura dei danni subiti.
Individuare responsabilità e negligenze non è semplice, ma non si può del tutto escludere l’eventualità di atteggiamenti e comportamenti che di fatto hanno facilitato l’atto criminale. Un esempio classico è quello del portone lasciato colpevolmente aperto. Un cancello condominiale o un portone non funzionanti e lasciati troppo a lungo aperti certamente delineano una negligenza del condominio che quindi può essere chiamato a un risarcimento.
Una situazione del genere avviene anche in caso di sistema antifurto o di allarme condominiale che risulti di non essere in grado di prevenire efficacemente le azioni criminali, perché guasto o inefficace. In questo caso il condominio è ritenuto responsabile e la vittima potrà richiedere un risarcimento all’amministratore. Quest’ultimo infatti tra gli altri compiti, ha quello di provvedere alla custodia delle cose comuni, affinché non ci siano danni ai condomini o a terzi.
Altro caso tipico la presenza di impalcature e ponteggi sfruttate dai criminali per effettuare l’irruzione. La responsabilità è dell’amministratore e della ditta impegnata nei lavori. La mancanza di allarmi o sistemi di sicurezza nei ponteggi può essere contestata alla ditta costruttrice. Mentre l’amministratore può essere ritenuto responsabile della selezione di una ditta inadeguata e di non aver richiesto alla stessa l’istallazione di un sistema di protezione.
In situazioni del genere la vittima del furto può chiamare in giudizio l’amministratore del condominio a rispondere delle sue negligenze con la speranza concreta di ottenere il risarcimento dovuto per i danni.