Datore di lavoro, controllo dipendenti. Può arrivare fino a spiarli? Vediamo che cosa dice la legge sulla questione.
Il controllo degli adempimenti di un lavoratore nei confronti dell’azienda può arrivare fino all’attività di soggetti terzi come le agenzie private di investigazione? Non è una domanda banale, tanto da arrivare nell’aula di un tribunale, fino alla Cassazione con una recente ordinanza.
Il caso prende il via da un giudizio richiesto da un lavoratore dipendente licenziato a causa dei risultati dei controlli del datore di lavoro. Questi si erano svolti con l’ausilio di un’agenzia di investigazione privata (mediante fotografie e pedinamenti), con il fine di verificare il corretto adempimento delle prestazioni lavorative alle quali il dipendente era tenuto per contratto. Il licenziato aveva presentato ricorso in Cassazione dopo che aveva già perso i primi due gradi di giudizio.
Datore di lavoro, controlli sui dipendenti
Il giudizio della Cassazione è stato netto: il datore di lavoro non può controllare i propri dipendenti mediante soggetti terzi per verificare l’adempimento corretto delle prestazioni lavorative. Secondo la legge i nominativi e le mansioni del personale di vigilanza e controllo devono essere noti al dipendente.
La norma determina il potere di controllo diretto del datore di lavoro, o attraverso l’organizzazione gerarchica dell’azienda (conosciuta al dipendente), dello svolgimento delle prestazioni cui è tenuto il lavoratore. Significa che il controllo può avvenire anche in maniera occulta, purché effettuato da soggetti noti al dipendente, perché facenti parte della stessa organizzazione aziendale.
Secondo la Cassazione, il controllo effettuato da soggetti terzi (guardie giurate, agenzie di investigazioni e via di seguito) non può riguardare l’adempimento o l’inadempimento delle prestazioni lavorative. Il controllo dell’attività lavorativa non fa parte dei compiti degli istituti di vigilanza, né delle agenzie investigative.
Queste devono limitarsi, riguardo al dipendente, alla verifica di atti illeciti da parte del lavoratore che non siano riconducibili allo svolgimento e alle inadempienze degli obblighi da contratto. Questo vuol dire che il datore di lavoro può far controllare (direttamente o da altri) il dipendente per confermare il corretto adempimento dell’attività lavorativa. Ma solo se il dipendente è a conoscenza dei nominativi degli addetti alle funzioni di controllo e vigilanza.
La verifica effettuata da agenzie investigative è legittima se ha lo scopo di individuare comportamenti del lavoratore dipendente rilevanti dal punto di vista penale o di integrare attività fraudolente. Tipico il caso del controllo svolto per accertare l’uso improprio, da parte del lavoratore dipendente, dei permessi di lavoro retribuiti della legge 104 del 1992.