È giunta l’approvazione del Garante per la Privacy e l’Agenzia delle Entrate può così utilizzare per otto anni i dati trasmessi al sistema TS.
È giunto a seguito dei due decreti messi a punto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il via libera da parte del Garante per la Privacy per l’utilizzo dei dai fiscali trasmessi al Sistema TS, ovvero il cosiddetto “Sistema Tessera Sanitaria”, piattaforma predisposta dal Ministero in collaborazione con la AGID – Agenzia per l’Italia Digitale per gestire telematicamente i dati e le spese sanitarie dei contribuenti.
L’Agenzia delle Entrate, dunque, a seguito dell’approvazione dell’Autorità Garante avvenuta lo scorso 7 Dicembre 2023, potrà effettuare controlli fino ad un massimo di otto anni dopo la presentazione della dichiarazione delle spese sanitarie e dei relativi dati fiscali. Il tutto proprio a partire dall’anno in corso, in base ai dettami del decreto legge 119/2018 e del decreto legislativo 127/2015.
Rispettivamente, i due decreti disciplinano la materia delle fatture trasmesse al Sistema TS, il primo, e lo scontrino elettronico, il secondo. Dopo un periodo di stallo piuttosto lungo, durante il quale si sono dovute valutare le compatibilità dei provvedimenti con la materia della privacy, ecco dunque pronte le modalità di utilizzo di fatture e scontrini nonché i tempi di esecuzione dei controlli: vediamoli nel dettaglio.
Nello specifico, i dati fiscali che potranno essere verificati dall’Agenzia delle Entrate saranno quelli trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria contenuti nelle fatture di prestazioni medico-sanitarie e nei corrispettivi che ogni giorno vengono trasmessi al Sistema. In entrambi i casi, saranno inclusi anche i dati relativi alla natura dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) di ogni singola operazione.
I dati relativi alla tipologia di prestazione effettuata e quelli relativi all’assistito, come il codice fiscale, saranno oscurati. Ciò nonostante, il Fisco avrà facoltà di disporre delle informazioni fiscalmente rilevanti al triplice scopo di effettuare controlli per l’erogazione dei rimborsi, di effettuare attività di analisi di rischio e di controllo ed anche di condurre attività di assistenza ai contribuenti.
Tutte le attività relative alla trasmissione dei dati inviati al Sistema TS potranno essere svolte fino al termine massimo del 31 Dicembre dell’ottavo anno successivo alla dichiarazione analizzata o, in alternativa, entro il termine di eventuali giudizi emersi in corso. L’Agenzia delle Entrate potrà inoltre condividere i dati fiscali con la Guardia di Finanza e con l’Agenzia delle Dogane. Per maggiori informazioni ed approfondimenti, è consigliabile consultare il sito web istituzionale dell’Agenzia.
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