La NASPI è l’indennità di disoccupazione che si rivolge anche alle mamme. Vediamo quanti soldi spettano e come ottenerli subito.
La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego è un’indennità concessa ai lavoratori dipendenti rimasti involontariamente senza lavoro. Viene erogata anche alle lavoratrici in disoccupazione che scoprono di essere incinte?
Una tutela per i lavoratori dipendenti è la NASPI. Permette a chi si ritrova senza lavoro di ricevere una somma mensile per un massimo di 24 mesi pari al 75% della retribuzione media degli ultimi quattro anni. In questo modo si avrà un supporto economico mentre si cerca una nuova occupazione oppure mentre si attende il momento del pensionamento. Se una lavoratrice in disoccupazione resta incinta continuerà a ricevere l’indennità ma sotto altra forma.
Per cinque mesi riceverà l’indennità di maternità poi passato il periodo di astensione obbligatoria l’INPS riprenderà ad erogare la NASPI. Questo a condizione che il diritto alla NASPI sia stato riconosciuto prima dell’inizio del periodo protetto previsto dalla Legge. E se si dovesse perdere il lavoro quando si è già in maternità per licenziamento o per dimissioni volontarie soddisfacendo i requisiti di richiesta dell’indennità di disoccupazione?
Gli scenari da considerare sono diversi. Il primo l’abbiamo già visto. La NASPI in maternità per chi già percepisce la disoccupazione viene sospesa per 5 mesi e sostituita dall’indennità di maternità. Quest’ultima è pari all’80% della retribuzione giornaliera. In caso di indennità di maternità e disoccupazione senza NASPI (se ad esempio si è perso il lavoro all’inizio del periodo protetto) allora non si avrà diritto all’indennità di disoccupazione ma si può ottenere l’indennità di maternità.
Condizione primaria è che tra l’inizio della sospensione o disoccupazione e il periodo protetto passino meno di 60 giorni. Infine, in caso di dimissioni volontarie anche dal periodo protetto allora si potrà chiedere la NASPI. Facciamo chiarezza. Le dimissioni volontarie solitamente non danno diritto alla NASPI perché non rientrano tra la perdita involontaria dell’occupazione. Ci sono, però, delle eccezioni.
Presentando le dimissioni durante il periodo tutelato di maternità con divieto di licenziamento allora si mantiene il diritto all’indennità di disoccupazione se la risoluzione del contratto passa dall’Ufficio Territoriale per il Lavoro. Il diritto si mantiene fino al compimento di un anno di età del bambino (soddisfacendo i requisiti). In ogni caso, resta ferma la condizione che prevede l’accesso alla NASPI solo se la lavoratrice ha maturato almeno 13 settimane di contributi negli ultimi quattro anni.
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