Le ultime sentenze semplificano la modalità con cui impugnare un testamento per evitare discriminazioni in famiglia.
I soldi possono incrinare ogni rapporto, anche quello tra genitore e figlio o tra fratelli. Il momento dell’apertura di un testamento può riservare amare sorprese tanto da decidere di impugnarlo. Vediamo quando è possibile e come procedere.
I motivi per cui impugnare un testamento sono diversi. Il testamento olografo si può impugnare se risulta falso o non completamente scritto di pugno, datato né firmato dal testatore. Motivo di impugnazione è anche l’incapacità del testatore perché minorenne, infermo mentalmente, incapace di intendere e volere. Il testamento si può impugnare anche per vizi della volontà come errori, violenza, dolo o perché assenti elementi essenziali come autografia, data, sottoscrizione.
L’impugnazione può avvenire anche se le disposizioni non sono sufficientemente chiare o in caso di lesione delle quote di riserva dagli eredi legittimari ossia se le quote di riserva non vengono rispettate. Possono procedere con l’impugnazione gli eredi che pensano di essere stati danneggiati dal testamento. In caso di impugnazione del testamento olografo il termine di prescrizione è di cinque anni.
Impugnare il testamento, come fare secondo le ultime sentenze
Come precedentemente visto i motivi alla base dell’impugnazione del testamento sono vari e ognuno presuppone specifiche condizioni. In caso di impugnazione per indegnità a succedere della persona designata come erede, ad esempio, sussiste il litisconsorzio di tutti i successori legittimi. Un’azione che nasce dall’esigenza di ottenere una pronuncia su un rapporto giuridico unitario che ha come oggetto l’accertamento della qualità di erede e deve essere richiesta, dunque, da tutti i soggetti coinvolti nel rapporto successorio (Cassazione civile sezione II, 18 gennaio 2022, numero 1443).
Volendo, invece impugnare il testamento per incapacità del testatore sarà necessario che il soggetto che intende procedere con l’impugnazione possa dimostrare lo stato di incapacità del testatore nel momento della disposizione delle proprie sostanze (Tribunale Vercelli 3 dicembre 2020, numero 518). Il disconoscimento dell’interesse a impugnare del successibile può avvenire solo in presenza di un chiamato “noto” che lo precede nell’ordine successorio (Cassazione civile sezione VI 9 novembre 2020, numero 25077).
Nelle cause con oggetto l’impugnazione di un testamento si considerano litisconsorti necessari i soggetti menzionati nel testamento stesso indipendentemente dalla qualità di eredi o legatari (Tribunale di Imperia 2 settembre 2020, numero 436). Infine in caso di presunzione effetto di dolo, per attestarne la sussistenza occorrerà dimostrare la presenza di mezzi fraudolenti che hanno ingannato il testatore (Cassazione civile sezione II 28 febbraio 2018, numero 4653).