Assegno di mantenimento. Rispettare le scadenze previste del contributo economico, per evitare le conseguenze per i ritardi.
Il mantenimento, con l’istruzione e l’educazione dei figli sono un diritto e un dovere per i genitori, sancito direttamente dalla Costituzione italiana. Ambedue i genitori sono tenuti a farlo anche in caso di separazione e scioglimento dl vincolo matrimoniale. L’assegno di mantenimento è appunto il contributo economico che l’ex coniuge versa periodicamente per la prole (o il coniuge).
Si determina tramite accordo tra le parti o con la decisione del giudice, tenendo conto del tenore di vita della prole prima della separazione, delle esigenze dei figli e dei redditi di ambedue i genitori. Il fine dl mantenimento è sostenere le spese ordinarie e quelle straordinarie e prendersi cura dei figli. Non pagare il mantenimento come stabilito dal tribunale comporta gravi conseguenze, si commette infatti il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare. Ma cosa accade per un pagamento in ritardo?
Nel caso di un coniuge che versa regolarmente il contributo, ma che per cause non dipendenti dalla sua volontà (un licenziamento, per esempio) si trova costretto a pagare in ritardo, cosa accade? La valutazione va fatta considerando il comportamento abituale di chi è chiamato a effettuare il pagamento.
Un ritardo sporadico e lieve, dovuto a valide motivazioni, non determina conseguenze sul piano legale. La responsabilità penale ha inizio per un omesso versamento dell’assegno di mantenimento ripetuto più di una volta senza una valida motivazione, lasciando coniuge e figli senza i mezzi economici necessari per la sussistenza.
Con una violazione ripetuta più volte dei provvedimenti del tribunale, il rischio di reato penale diventa concreto con multe che possono superare i mille euro e addirittura la reclusione fino a un anno. Quindi non una cosa da poco. Un ritardo, se occasionale e giustificato, non determina conseguenze del genere.
Qualcosa di simile vale anche in caso di pagamento parziale dell’assegno di mantenimento. Anche in questa situazione, se si tratta di comportamento occasionale causato da condizioni eccezionali che hanno portato il coniuge a versare solo una parte del contributo, il reato non scatta. Diverso il discorso nel caso di un reiterato e sistematico versamento parziale del mantenimento da parte dell’obbligato.
In un caso del genere, il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare è concerto e con esso tutte le conseguenze descritte in precedenza. Quindi per concludere un ritardo sporadico e occasionale non ha conseguenze rilevanti. Cosa diversa se assume caratteri continui e sistematici.
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