Come comportarsi nel caso in cui il rimborso maturato sul 730 non sia stato pagato o non venga pagato a luglio?
Quando si parla di detrazioni maturate sul modello 730 si fa riferimento, nel caso dei lavoratori dipendenti, al mese di luglio per quanto riguarda il rimborso in busta paga delle somme spettanti. Infatti se nel caso dei pensionati il rimborso è previsto indicativamente tra i mesi di agosto e settembre, per i lavoratori la procedura è più rapida.
Ciò nonostante ogni anno capita che siano in molti i dipendenti a lamentare il mancato pagamento del credito fiscale entro il mese di luglio. Chiedendosi a cosa sia dovuto e come si debba intervenire per sistemare la situazione. Effettivamente è bene saperlo soprattutto per capire come comportarsi in questi casi e beneficiare al più presto delle detrazioni spettanti.
Detrazioni 730, cosa fare se non arrivano a luglio
Le ragioni legate al mancato pagamento delle detrazioni spettanti nei tempi previsti sono molteplici, alcune più frequenti ed altre meno. Pertanto è bene capire quale riguardi il vostro caso specifico per poter provvedere immediatamente. In generale però l’accredito potrebbe non avvenire a luglio a causa di errori commessi proprio in fase di compilazione del 730 o di errori, sviste o mancanze commessi sul precompilato.
A tal proposito esiste un caso più frequente ovvero quello legato all’erronea indicazione del sostituto d’imposta. Quando infatti viene selezionata l’opzione “nessun sostituto” il credito non potrà essere pagato insieme allo stipendio di luglio e i tempi slitteranno di diversi mesi. Infatti del rimborso si occuperà direttamente l’Agenzia delle Entrate nel mese di dicembre.
Non è tutto perché nel comparto scuola potrebbe verificarsi un altro errore spesso commesso dai dipendenti ovvero l’indicazione dell’Istituto come sostituto d’imposta al posto del Ministero dell’Economia. Per quanto riguarda il settore privato, in caso di cambiamento del datore di lavoro può capitare che venga inserito il precedente sostituto d’imposta che però, essendo cessato il rapporto lavorativo, non potrà effettuare rimborsi.
Questo può avvenire anche a seguito della conclusione del rapporto lavorativo per collocamento in pensione. In questo caso non andrà indicato l’ultimo datore di lavoro ma l’Inps che da quel momento in poi erogherà infatti la pensione. Ancora, nel settore privato occorre valutare le dimensioni dell’azienda perché nel caso delle piccole ditte potrebbe essere opportuno effettuare la dichiarazione senza sostituto in quanto la capienza di Irpef che viene trattenuta allo scopo di effettuare i conguagli potrebbe non risultare sufficiente.