L’inquilino moroso può evitare lo sfratto, a stabilirlo è la Legge ma solo ad alcune condizioni. Scopriamo i limiti entro cui agire.
Al verificarsi di alcune circostanze e soddisfacendo precisi requisiti l’inquilino potrà evitare lo sfratto anche se non paga il canone di locazione puntualmente. Saranno problemi per il proprietario dell’abitazione.
Iniziamo distinguendo le figure coinvolte. Abbiamo un locatore ossia un padrone di casa che affitta una casa di proprietà ad un conduttore ossia l’affittuario o inquilino. Questo dovrà pagare ogni mese un canone di locazione e prendersi cura dell’immobile. Cosa succede se il conduttore non paga l’affitto per una o due mensilità? Scatta la morosità in seguito alla quale il locatore può avanzare pretesa di sfratto. Significa che può richiedere il rilascio e la riconsegna dell’immobile da parte dell’affittuario.
Il procedimento di sfratto è disciplinato dalla normativa e dovrà essere svolto correttamente. Ci sono due strade che il proprietario può seguire, la convalida di sfratto o l’ordinanza di rilascio dell’immobile. In entrambi i casi il risultato dovrà essere la restituzione della disponibilità dell’abitazione al locatore da parte del conduttore. In alcune circostanze, però, lo sfratto potrà essere bloccato.
L’inquilino moroso durante l’udienza disposta dopo venti giorni dal primo reclamo di sfratto del proprietario dell’immobile preso in affitto può richiedere il blocco dello sfratto solo se apporta giustificati motivi per il mancato versamento dei canoni di locazione. La sospensione dell’esecuzione dello sfratto può essere fermata, dunque, qualora sussistano gravi motivazioni che hanno impedito al conduttore di pagare l’affitto. Bisognerà presentare anche una certificazione di reddito entro i 27 mila euro.
Portando le prove davanti al Giudice, questo potrà bloccare lo sfratto e prolungare i tempi concessi per il versamento delle somme dovute se l’inquilino moroso chiede il termine di grazia. La proroga sarà di 90 giorni ma solo se verranno dimostrate le gravi difficoltà economiche in cui versa l’inquilino. La scadenza può arrivare fino a 120 giorni se l’inadempienza non supera i 60 giorni e il conduttore si fosse trovato – successivamente alla stipula del contratto – in serie difficoltà economiche, disoccupazione, patologie gravi o malattie.
In caso di sfratto per finita locazione, invece, l’affittuario può richiedere la sospensione per motivi di salute. Nello specifico l’istanza verrà accolta se il richiedente o un componente del nucleo familiare è un malato terminale oppure affetto da una disabilità grave certificata con invalidità minima del 66%. La sospensione legata a motivi di salute potrà essere richiesta una sola volta e avrà durata di 18 mesi.
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