In quale caso l’assegno da 531 euro al mese può essere sospeso dall’Inps? Attenzione a non commettere errori
Esiste un sussidio mensile erogato dall’Inps il cui importo è pari a 531,76 euro e che viene ricevuto da molte persone per dodici mesi all’anno, per un importo complessivo pari a 6.381,12 euro. Si tratta di una provvidenza assistenziale che, come del resto accade in tutti questi casi, è esente dall’Irpef e pertanto non è soggetto a tassazione alcuna.
Chi lo percepisce, dunque, non dovrà inserirlo nella dichiarazione dei redditi in quanto non concorrerà alla formazione del reddito. Questo comporta che non vada a costituire il requisito reddituale per ottenere ulteriori prestazioni assistenziali o sociali. Ma attenzione perché in alcuni casi specifici l’Inps può procedere con la sua sospensione. Scopriamo quando e di che cosa si tratta.
Sospensione assegno Inps da 531 euro mensili: quando accade
La misura in questione viene erogata previo accertamento da parte di una Commissione apposita operante presso l’Asl di competenza; sarà successivamente l’Inps a verificare il verbale prodotto stabilendo se convalidarlo o meno o decidendo di avviare una visita ulteriore. Quello che si va a verificare è infatti il grado di invalidità civile e la sua eventuale evoluzione nel tempo per decidere se corrispondere o meno l’indennità di accompagnamento che, per il 2024, ha un importo di 531,76 euro.
Chi inizia a ricevere l’indennità di accompagnamento per invalidità civile però non deve abbassare la guardia ma verificare, giorno dopo giorno, di rispettare i requisiti richiesti per non rischiare di perderla. Esiste una casistica specifica che potrebbe comportare la decisione da parte dell’Inps di interrompere l’erogazione. Questo avviene in caso di ricovero, superiore a 29 giorni, a totale carico dello Stato. Casistica questa specificata anche nella pagina dedicata all’indennità sul sito dell’Inps.
C’è però anche una buona notizia: l’Inps ha chiarito con un apposito messaggio, il numero 3347 del settembre 2023, che qualora la struttura sanitaria non vada a garantire un’assistenza esaustiva l’indennità di accompagnamento potrà essere corrisposta anche in caso di ricovero superiore a 29 giorni in una struttura ospedaliera convenzionata con il SSN o pubblica. Ad esempio nel caso in cui la presenza continua di un infermiere privato o di un familiare sia necessaria l’indennità non verrà sospesa. Questo qualora il personale interno non riesca a provvedere a tutte le necessità quotidiane del ricoverato.