Fai attenzione alla disciplina fiscale legata all’assegno di mantenimento al coniuge. Ci sono degli errori che non devi fare.
Quando una coppia sposata decide di divorziare e sussistono determinate condizioni è possibile che uno dei coniugi debba versare l’assegno di mantenimento all’altro. Questa misura in particolare insorge nel caso in cui l’ex marito o l’ex moglie percepiscano un reddito insufficiente rispetto alle proprie necessità e quindi abbia bisogno di sostegno economico.
L’ammontare di questo assegno e quando inizia la sua erogazione dipende da più fattori. In caso la coppia abbia dei figli l’assegno di mantenimento andrà versato già in fase di separazione, prima del divorzio definitivo. Ma in quel caso una volta terminata la procedura ci saranno due assegni di mantenimento, uno per il coniuge e uno per i figli.
Tocca sempre al soggetto che ha un reddito più alto dare sostegno all’altro, dopo aver valutato lo stato reddituale ed economico di entrambi. Questo naturalmente comporta delle ripercussioni a livello fiscale per entrambi, anche se diverse. L’assegno infatti è soggetto a tassazione per chi lo percepisce, ma è anche deducibile dalle tasse per il coniuge che si impegna a versarlo.
Quali sono le tasse sull’assegno di mantenimento
Partiamo da chi versa il sostegno economico di divorzio. Secondo l’articolo 10 del DPR 917/86 l’importo corrisposto al coniuge si può dedurre dal reddito imponibile IRPEF. Vale sia nel caso i coniuge abbiano concordato un assegno mensile che quando si tratta di un pagamento in un’unica soluzione. L’accordo deve avvenire sempre tramite l’intervento dell’autorità giudiziaria.
Il criterio che si segue per la deduzione si dice “di cassa”, ossia contando gli importi versati durante il corso di un anno solare. Non è possibile dedurre assegni versati in forma volontaria al coniuge che esulano da quanto stabilito dal giudice. Inoltre gli assegni di mantenimento per i figli non sono deducibili, quindi non vanno indicati all’interno della dichiarazione dei redditi.
Per quanto riguarda il coniuge percipiente, gli assegni sono tassati in modo assimilato ai redditi di lavoro dipendente. Vale solo per gli assegni di mantenimento ricevuti a titolo personale e non per i figli, che invece sono ritenuti una forma di reddito esente. In caso si riceva una somma onnicomprensiva dei due assegni, si considera soggetto a tassazione il 50% della somma.
Chi percepisce il sostegno economico del coniuge deve indicarlo nei righi C6-C7-C8 del modello 730. La somma che si riceve si scrive nella colonna 2. il coniuge che eroga l’assegno invece può dedurre l’importo versato riportandolo nel rigo E 22 del modello 730.