Una delle paure più diffuse è quella del licenziamento nel caso in cui si usi il TFR per scopi diversi a quelli dichiarati. Ecco la verità
Il TFR, Trattamento di Fine Rapporto, è una componente della retribuzione dei lavoratori dipendenti e viene riconosciuto al lavoratore quando si conclude il rapporto di lavoro, per un qualsiasi motivo. La somma totale viene messa da parte dal datore di lavoro mese per mese e consiste in una trattenuta dallo stipendio mensile del dipendente, comunque indicata in busta paga. L’importo annuale dell’accantonamento è di circa uno stipendio all’anno.
Quando si conclude il rapporto di lavoro, per pensionamento, per licenziamento o per dimissioni, il dipendente ha il diritto e il dovere di ricevere il proprio TFR, sia che avesse un contratto a tempo determinato sia che fosse indeterminato. Discorso a parte, poi, è quello dell’anticipo del TFR, che consiste in una vera e propria anticipazione del denaro accantonato mensilmente dal datore di lavoro e quindi detratta dal TFR che spetta al dipendente al momento della cessazione del rapporto di lavoro. In questo senso, molti dipendenti temono che dichiarando un motivo falso per ottenere l’anticipo del TFR rischino il licenziamento: ecco cosa dice la legge in merito.
Come specifica l’articolo 2120 del Codice Civile, per ottenere un anticipo del TFR dal proprio datore di lavoro è necessario dichiarare un motivo di questa necessità, che quindi dev’essere documentabile in sede di istanza da presentare in azienda. Innanzitutto, possono richiedere l’anticipo del TFR i dipendenti che lavorano per lo stesso datore di lavoro da almeno 8 anni; l’istanza può essere presentata una volta sola nel corso del rapporto lavorativo e la somma massima di anticipo che si può richiedere è il 70% di quanto si ha maturato come TFR fino a quel momento.
Si può chiedere l’anticipo del TFR per il sostenimento delle spese durante il periodo di fruizione del congedo parentale, per sostenere spese sanitarie per interventi straordinari o terapie importanti riconosciute dall’ASL competente e per l’acquisto della prima casa del dipendente stesso o dei suoi figli.
Nel caso in cui, però, si dichiari una di queste tre motivazioni, si ottenga l’anticipo del TFR e poi si usi quella somma di denaro per altre spese, secondo alcuni precedenti della giurisprudenza come quello del 4 aprile 1986 a Napoli il datore di lavoro potrebbe richiedere il risarcimento danni o la restituzione della somma. Il risarcimento, inoltre, può essere richiesto anche da altri dipendenti che, a causa dell’anticipo del TFR riconosciuto al collega, si sono visti rifiutare la propria istanza: il datore di lavoro, infatti, non è tenuto a dire a tutti di sì, in questo senso.
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