Nell’ambito del pagamento dell’Imu vi è un caso in cui se ne può chiedere il rimborso. Ma attenzione alle scadenze da rispettare
Il pagamento dell’Imu sulle prime case delle categorie di lusso e sulle seconde case, ma anche su molteplici altri immobili, è soggetto come tutti sanno a specifiche scadenze e tempistiche da rispettare. Ma lo stesso vale anche per quanto riguarda gli eventuali rimborsi e, nello specifico, per il conguaglio, importante appuntamento che riguarda una specifica serie di proprietari di immobili.
Vediamo dunque, focalizzandoci proprio su conguaglio e rimborsi, quali sono i tempi per provvedere, chi sono gli interessati e come occorre procedere.
Quando si parla di conguaglio Imu 2023 si fa riferimento, nello specifico, ai possessori degli immobili ubicati nei paesi che hanno deliberato tardivamente l’aliquota Imu che, ricordiamo, è un tributo di competenza comunale il cui pagamento deve rispettare due scadenze ovvero il 16 giugno per l’acconto e il 16 dicembre (nel 2023 la scadenza era stata lunedì 18) per il saldo.
L’aliquota di riferimento per l’acconto viene calcolata dall’amministrazione comunale nell’anno precedente rispetto a quello di pagamento, quella a saldo invece deve essere comunicata e pubblicata sul sito del MEF entro il 28 ottobre. Per i comuni che non lo hanno fatto per tempo il saldo è stato calcolato e pagato con le medesime aliquote dell’acconto.
Ma come previsto dalla legge di Bilancio 2024, per quanto riguarda le delibere comunali del 2023, esse sono state dichiarate efficaci pur se pubblicate entro il 15 gennaio 2024 sul sito del MEF. Questo genera il cosiddetto conguaglio ovvero il possessore di immobili si trova a dover ricalcolare con le nuove aliquote Imu 2023. Si potrà pertanto risultare a debito o a credito.
Per gli altri invece si maturerà un credito che, secondo quanto previsto dalle normative, potrà essere richiesto a rimborso. Il tutto presentando richiesta scritta al comune compilando l’apposito modello in tutte le sue parti e specificando la ragione del dovuto rimborso. Per fare tale richiesta, alla quale vanno allegate copie delle relative ricevute di versamento, c’è tempo cinque anni dal giorno del pagamento o dalla data a partire dalla quale è stato confermato il diritto al rimborso. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i Caf e i Patronati. Potreste ricevere delle buone notizie se tutto è stato fatto con consapevolezza.
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