Nelle ultime settimane, il Ministero dei Trasporti ha emanato nuove norme sui portabici per auto montati a sbalzo, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza sulle strade
Il successo sempre crescente delle biciclette ha portato molti automobilisti a portarsi dietro, in vacanza o per una semplice gita, la propria mountain bike o le recenti e-bike con la pedalata assistita. Proprio questi ultimi modelli, essendo più pesanti della classica versione, hanno bisogno di essere posizionati in maniera differente sulla macchina.
Negli ultimi tempi il Ministero dei Trasporti sta cercando nuove regole per aumentare la sicurezza sulle strade. In quest’ottica ha emanato nuove norme sui portabici per auto montati a sbalzo, quelli applicati sul portellone posteriore dell’auto, agganciati al portellone o al gancio da traino.
Nuove regole
Per fare chiarezza la Motorizzazione ha emanato la circolare 25981 del 6 settembre 2023, che indica le caratteristiche e le modalità di installazione sulle autovetture. Ma la Fiab, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, a inizio 2024, ha sollevato alcune questioni che metterebbero in seria difficoltà molti automobilisti appassionati alle due ruote, così la circolare è stata sospesa, subordinando ogni decisione definitiva al giudizio di merito del Tar o una modifica della circolare da parte del Mit. Massimo Gaspardo Moro, consigliere nazionale Fiab, chiarisce che “non mettiamo in discussione l’esigenza di garantire la sicurezza o la possibilità di aggiornare la normativa che riguarda i portabici, ma ci sono diverse criticità che non sembrano giustificate”, inoltre continua “bisogna allinearsi alle norme dei principali paesi europei, Francia, Germania, la stessa Spagna, ma anche la Svizzera. Sarebbe opportuno rivedere la circolare modificandone alcuni aspetti, come il non rendere obbligatoria la visita presso la motorizzazione all’annotazione sul libretto del modello di portabici sarebbe già sufficiente per risolvere il problema senza intaccare il tema della sicurezza”.
Ecco come deve essere montato
In sintesi, il portabici posteriore auto, che sia a sbalzo o su gancio di traino, alla luce delle nuove norme, dovrà essere collaudato presso la MCTC e di conseguenza dovrà essere obbligatoriamente aggiornata la carta di circolazione/Documento unico se: la sua lunghezza comprensiva del carico (bicicletta), se installato perpendicolarmente all’asse longitudinale dell’auto, supera la misura di 1,20 metri, oppure se la sua larghezza comprensiva del carico (bicicletta), supera la larghezza dell’autoveicolo con il limite massimo di 2,35 metri o ancora se la sua altezza comprensiva del carico (bicicletta), supera la misura di 2,50 metri. Infine se il portabici posteriore auto, o anche il suo carico, ostruisce, anche parzialmente, la targa e i dispositivi di illuminazione dell’auto. La Fiab contesta il fatto che, ad esempio, se il portabici si rompe, o quando viene cambiato, bisognerebbe recarsi, ogni volta, presso la motorizzazione per registrarlo di nuovo.
Diversamente, per quanto riguarda i portabici da tetto, se è rispettata l’altezza massima di 4,00m da terra, prevista dall’Art. 61 del Codice della Strada, non è previsto alcun collaudo. I veicoli provenienti dall’estero non devono rispettare le nuove norme sui portabici a sbalzo, in base al principio della libera circolazione. Anche per questo la Fiab chiede l’uniformità di regole tra i principali paesi europei. Chi viaggia col portabici che sporge, senza collaudo, subisce una multa di 430 euro e il ritiro immediato del libretto di circolazione.