Cosa rischia chi accede ai social del proprio partner a sua insaputa? Ecco cosa prevede la normativa italiana.
Al giorno d’oggi si parla tanto di privacy. Un paradosso in un tempo in cui sembrano moltiplicarsi piuttosto spioni e ficcanaso (anche e soprattutto digitali) impegnati a guardare attraverso lo spioncino della nostra vita privata.
Come sempre capita, chi fa in genere non parla. Parlare troppo di una cosa – la privacy in questo caso – significa che c’è molta teoria e poca pratica. In questo senso i social network sono scuola di verità, vale a dire che rivelano la nostra epoca per quella che è: un’età della sorveglianza dove tutti, chi più chi meno, monitorano il comportamento altrui e sono monitorati.
Spesso i social rappresentano il campo privilegiato di questa sorveglianza. Pensiamo al caso classico del partner geloso che accede all’account social dell’amato o dell’amata – all’insaputa del diretto o della diretta interessata – per andare alla caccia delle “prove” di un possibile tradimento. Cosa rischia in questo caso chi spia sul cellulare del partner?
Ci sono infatti delle conseguenze legali ben precise per chi accede al social del partner a sua insaputa. Chi compie questo gesto, che lo sappia o meno, si introduce in un vero e proprio spazio privato e commette un reato. Poco importa che i due partner siano legati anche dal matrimonio: per poter accedere ai dati personali serve il consenso dell’altra persona.
Come ha più volte ribadito la Corte di Cassazione, entrare nel profilo social altrui non costituisce reato solo quando il proprietario autorizza l’accesso nel senso più ampio della parola. Se il nostro partner ci ha dato la sua password per paura di dimenticarla o per entrare in una determinata circostanza, questo non ci autorizza a entrare nel suo profilo in altre occasioni per curiosare a nostro piacimento.
Può essere che il partner ci abbia fornito liberamente le sue credenziali, senza una specifica finalità (come quando ci chiede di rispondere a un messaggio social perché magari in quel momento è impegnato a guidare), nemmeno implicita. In questo caso l’accesso è da considerarsi legittimo, bisogna comunque stare attenti a come ci si comporta.
Entrare sul social del partner senza il suo consenso rischia di portare a un’accusa di accesso abusivo a un sistema informatico. Si tratta di un reato punito con la reclusione fino a 3 anni dall’art. 615 ter del Codice penale. È punibile anche chi partecipa a una conversazione fingendo di essere il partner per ricavare ulteriori informazioni. In questo caso ci si rende colpevoli del reato di sostituzione di persona, per il quale si procede d’ufficio (è dunque denunciabile da chiunque e senza limiti di tempo. Il Codice penale (art. 494) lo punisce fino a un anno di reclusione.
Chi si introduce nel profilo social del partner per spiare le sue conversazioni commette poi il reato di violazione della corrispondenza privata, punito invece con la reclusione fino a 1 anno o la multa da 30 a 516 euro dall’art. 616 del Codice penale. Chi rivela senza giusta causa il contenuto delle chat rischia fino a 3 anni di reclusione. Questi due reati sono punibili dietro querela della persona offesa entro 3 mesi dalla violazione.
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